STATUTO

DELLA CONFRATERNITA

DELLA CINTURA

DI SANT'  AGOSTINO E  SANTA RITA

Cascia

 

 

 

 

Denominazione, natura e fini della Confraternita

Denominazione

 

 

Art. 1 – La Confraternita, denominata "Confraternita della Madonna della Cintura", già esistente fin dal secolo XVI, viene rifondata nell'Anno Santo del 2000 con il rinnovato titolo: "Confraternita della Madonna della Cintura e dei Santi Agostino e Rita”, con la sede presso il Convento di Sant' Agostino di Cascia .

 Natura

 

Art. 2 – Come "Fraternità secolare dei Cinturati", detta Confraternita fa parte dell’Ordine Agostiniano (cfr. Costituzioni O.S.A..., n. 48) e si regge secondo le norme del Diritto Canonico (canoni 312-320), le norme generali delle Fraternità Agostiniane Secolari, e secondo il presente Statuto.

Fini

 

Art. 3 – Il fine primario, costitutivo ed essenziale della Confraternita è un cammino di santità laicale caratterizzato da quattro livelli di impegno:

-la formazione cristiana,

-la promozione dell’ideale agostiniano di vita,

-il servizio, 

-la carità.

 

Art. 4 – La Confraternita non ha scopo di lucro.

 

Art. 5 – Fini generali della Confraternita sono: 

a)      l’adesione all’eredità spirituale del santo Padre Agostino e all'amore a Cristo crocifisso vissuto da S. Rita, secondo la natura e la tradizione delle Confraternite  che in tutti i tempi hanno dato alla Chiesa esempi di santità in ogni stato di vita;

b)      la formazione cristiana degli iscritti e l'esercizio delle opere di misericordia spirituali e  corporali; 

c)      la promozione della concordia e della pace ad ogni livello ed ambito, sull’esempio di S. Rita da Cascia; 

d)      la collaborazione disinteressata e generosa, per quanto è possibile e nel rispetto dei fini e del calendario della stessa Confraternita, con le attività promosse dalla Famiglia Agostiniana e dalla Chiesa Locale. 

Art. 6 – Per raggiungere i fini della Confraternita, strumenti prioritari sono: 

a)      Coltivare la vita di fede degli iscritti con periodici incontri di istruzione religiosa e di preghiera; ed educare al servizio dei poveri.

b)      Accostarsi spesso ai sacramenti, favorire la partecipazione all' Eucaristia domenicale, partecipare alle più importanti manifestazioni religiose che si svolgono nella Chiesa di S. Agostino, nel Santuario di S. Rita, e alle celebrazioni particolari della Diocesi e della città di Cascia.

c)      Coltivare la devozione verso la Titolare della Confraternita e i santi protettori Agostino e Rita, curandone e promovendone il culto e le manifestazioni nei giorni della loro festa.

 

CAPITOLO II

Vita spirituale e attività apostolica della Confraternita

Vita Spirituale

 

 

Art. 7 – Elemento fondamentale per la vita della Confraternita è la preghiera. Ogni impegno deve essere sostenuto dal desiderio di aprire i nostri orizzonti e il nostro cuore al Dio della nostra vita. Siamo fatti ad immagine di Dio: Ci hai fatti per Te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te (S. Agostino, Confessioni 1.1). La preghiera è dialogo sereno con il Signore che ci conosce. Egli ascolta i nostri sospiri ed esaudisce i nostri desideri. 

Pertanto l’iscritto alla Confraternita si assume l'impegno di non tralasciare mai questo dialogo sereno e filiale che è cibo per la propria anima.

 

Art. 8 – La preghiera ufficiale della Chiesa sarà la preghiera ufficiale della Confraternita, cioè la Liturgia delle Ore e in modo particolare la recita delle Lodi e dei Vespri, fatta negli incontri comunitari o nella vita privata, secondo le possibilità del momento e di ciascuno. 

Negli incontri della Confraternita non mancheranno mai momenti di preghiera comune. Ma è auspicabile e lodevole l'impegno di ogni iscritto ad educarsi alla recita privata, se possibile in famiglia, delle Lodi e dei Vespri.

Si raccomanda anche la recita del S. Rosario, cammino semplice per i semplici che vogliono contemplare i misteri della vita del Salvatore per viverli nella propria esistenza. 

 

Art. 9 – La  Confraternita avrà particolare attenzione alla liturgia.

a) "La liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù'. Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall'Eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene, con la massima efficacia, quella santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono, come loro fine, tutte le altre attività della Chiesa" (SC 10). Vivere la liturgia in prima persona è partecipare all'incontro con Cristo. Dalla  liturgia si trae la forza per la vita. 

b) La Confraternita curerà con amore e con passione le celebrazioni liturgiche cui partecipa.

c) Alla vita liturgica si accederà con incontri di formazione spirituale-culturale e con incontri di educazione rubricale e di pratica. Tali incontri educheranno i fratelli: 

- al servizio all'altare

- all'animazione liturgica

- all'organizzazione delle feste e delle solennità in collaborazione con il Padre Spirituale. 

 

Attività apostoliche e sociali

 

 

Art. 10 - La Confraternita potrà svolgere anche attività diverse da quelle religiose, nel rispetto della legge canonica e civile ed in particolare dell'art. 15 della Legge 20 maggio 1985 n° 222 e dell'art. 8 del D.P.R. 13 febbraio 1987 n° 33, sempre nello spirito della carità cristiana e del servizio ai fratelli, per una sempre più impegnata ricerca del bene comune e una fattiva collaborazione con l'autorità ecclesiastica.

 

Art. 11 – Per sviluppare lo spirito missionario, fondamentale nella testimonianza della propria fede, la Confraternita collaborerà, nei modi più confacenti, all’attività missionaria degli Agostiniani italiani come potrebbero essere le varie iniziative promosse dall'Associazione Apurimac, come anche la Fondazione Agostiniana Slovacca. Come impegno immediato e concreto promuoverà e sosterrà per lo meno un’adozione a distanza ogni anno.

 

Art. 12 – Si lascia al Consiglio e all’Assemblea degli iscritti fare il discernimento sui modi e le forme delle attività apostoliche e sociali da sviluppare, e sulle opere di carità da sostenere, secondo le circostanze, le necessità e le urgenze.

 

Art. 13 – Per il raggiungimento dei propri fini la Confraternita può raccogliere ed elargire offerte, acquistare ed alienare beni anche immobili, accettare o fare donazioni, accettare eredità o conseguire legati, ecc., sempre a norma di legge. 

 

CAPITOLO III

                        Ammissione, doveri dei Confratelli e dimissione                           

Ammissione

 

Art. 14 – Possono far parte della Confraternita i fedeli uomini e donne che: 

a) Abbiano compiuto i 18 anni. Se di età inferiore possono aderire come aspiranti; 

b) Si impegnino a compiere i loro doveri religiosi e a dare costantemente buon esempio di vita cristiana; 

c) Accettino il presente Statuto. 

 

Art. 15 – La domanda di ammissione va rivolta in scritto al Priore. Prima di dare la risposta il Priore della Confraternita esaminerà la domanda con i Consiglieri e con il Padre Spirituale che funge da Assistente Ecclesiastico della Confraternita. Accettata la domanda, il candidato viene iscritto nel registro degli iscritti. 

 

Art. 16 – Dopo l'ammissione, i candidati trascorrono un anno di prova. In tale anno vengono introdotti alla vita della Confraternita. Agli incontri comuni si aggiungeranno altri, se necessario, soprattutto nei tempi forti. 

 

 

Art. 17 - L'ingresso all'anno di prova si farà nell’ambito di una celebrazione sobria nella quale i candidati riceveranno il Nastro con lo stemma.

 

Art. 18 – Al  termine dell'anno, se ritenuto idoneo, il candidato farà l'ingresso ufficiale nella Confraternita. La cerimonia avverrà durante una celebrazione liturgica.

 

Art. 19 – Per quanto riguarda il rito di ingresso nella Confraternita, dopo la Liturgia della Parola e l'omelia verranno consegnati il Mantello, la Cintura che è il segno specifico dell'Ordine e il libro delle Ore (Lodi e Vespro).

 

Doveri degli iscritti

 

Art. 20 –  A meno che non sia legittimamente impedito, ogni iscritto è tenuto a partecipare a tutte le iniziative e le attività della Confraternita, particolarmente all’Assemblea degli iscritti che si riunirà una volta al mese per la formazione spirituale.

 

Art. 21 – Negli atti ufficiali, nelle processioni e funzioni solenni i Confratelli e Consorelle indossano il loro abito particolare che consiste in un Mantello di colore avana chiaro con stemma della Confraternita.

 

Art. 22 – Ogni  Confratello deve versare alla cassa della Confraternita un contributo annuale, uguale per tutti, stabilito dall'Assemblea su proposta del Priore, previo accordo con il Consiglio.

 

Art. 23 – Alla morte di un iscritto il Priore della Confraternita farà celebrare una S. Messa in suo suffragio e gli iscritti sono invitati a partecipare ai funerali.

 

Dimissione

 

Art. 24 – Qualora un iscritto tenesse una condotta in aperto contrasto con la fede e la morale cristiana e con i suoi doveri di Confratello, deve essere invitato ed aiutato dal Priore e dal suo Consiglio e parimenti dal Padre Spirituale con le buone maniere a ravvedersi e a non dare più cattivo esempio. Se, nonostante tutto, continuasse nella cattiva condotta e non se ne andrà via da sé, sia dimesso dalla Confraternita a norma del Canone 316, § 2.

CAPITOLO IV

  Struttura della Confraternita

 

L’Assemblea

 

 

Art. 25 - La Confraternita è retta e gestita dall'Assemblea e dal Consiglio. L'Assemblea è

costituita da tutti i Confratelli e Consorelle regolarmente iscritti, terminato l’anno di prova; il Consiglio è composto dal Priore e da sei Consiglieri regolarmente eletti dall'Assemblea.

 

Art. 26 – Compiti dell'Assemblea sono:

a) eleggere il Priore ed i Consiglieri al termine del loro mandato;

b) approvare il bilancio finanziario consuntivo e preventivo;

c) proporre le eventuali modifiche al presente Statuto;

d) deliberare circa il contributo annuo degli iscritti;

e) autorizzare il Priore a compiere atti di straordinaria amministrazione.

 

Art. 27 – Per la validità delle riunioni dell'Assemblea si richiede:

a) la comunicazione scritta ai Confratelli circa 7 giorni prima e, in caso di necessità, almeno 24 ore prima, con il relativo ordine del giorno;

b) la presenza della maggioranza degli iscritti.

 Le decisioni avranno valore solo se approvate dalla maggioranza dei presenti.

 

Art. 28 – L'Assemblea si riunirà:

a) ogni anno nel mese di novembre per discutere e approvare il bilancio preventivo dell’anno entrante;

b)durante la Quaresima per discutere e approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Per l'occasione il Priore farà un relazione sull'andamento della Confraternita.

c) Tutte le volte che sarà ritenuto necessario.

 

Art. 29 – L'Assemblea  può essere convocata in sede straordinaria per motivi urgenti  dal Consiglio, dal Priore o su richiesta della maggioranza dei Confratelli.

 

Il Consiglio

 

Art. 30 – Sono membri del Consiglio il Priore e sei Consiglieri.

 

Art. 31- Compiti del Consiglio sono:

a) mandare ad esecuzione quanto è stabilito dall'Assemblea dei Confratelli;

b) esaminare l'andamento della Confraternita;

c) d'accordo con il P. Spirituale prendere iniziative di carattere religioso e apostolico;

d) preparare gli ordini del giorno da discutere in Assemblea;

e) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) proporre all'Assemblea la quota da versare come contributo da parte dei Confratelli.

 

Art. 32 – Le delibere del Consiglio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto di chi presiede.

 

Il Priore e gli altri membri del Consiglio

 

Art. 33 – L'elezione del Priore deve precedere quella degli altri Officiali e va fatta secondo il presente Statuto.

 

Art. 34 – Possono essere eletti consiglieri coloro che da almeno tre anni fanno parte della Confraternita, dopo l’anno di prova. Non possono essere eletti coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici (cfr. can. 317,4) e coloro che già hanno numerosi incarichi in altre organizzazioni.

 

Art. 35 – L'elezione del Priore, dei Consiglieri e del Cassiere va comunicata quanto prima al P. Provinciale della Provincia Agostiniana d'Italia.

 

 

Art. 36 – L’ufficio di Priore e di Consigliere dura quattro anni. Si può essere rieletti solo per un secondo quadriennio consecutivo, a meno che gravi ragioni, riconosciute tali dal Priore Provinciale d'Italia, non giustifichino una deroga alla norma.

 

Art. 37 – Chiunque degli Officiali, senza motivi gravi e giustificati, diserta per tre (3) volte i consigli legittimamente convocati, decade dall'incarico.

Qualora uno dei membri del Consiglio per qualsiasi motivo venisse meno all’incarico, viene sostituito dal primo dei non eletti.

 

Art. 38 - Le cariche si devono rinnovare due mesi prima della loro prevista scadenza ed entrano in vigore alla scadenza effettiva.

 

CAPITOLO V

Governo e Officiali della Confraternita

 

Governo della Confraternita

 

Art. 39 – Tutti i membri del Consiglio e quanti ricoprono incarichi previsti dal presente Statuto prendono il nome di Officiali della Confraternita. Tutti gli incarichi sono esercitati a titolo volontario e gratuito.

 

Art. 40 – La Confraternita è rappresentata dal Priore e dal Consiglio all'interno del quale si sceglierà il Maestro ( Formatore e cerimoniere), il Cassiere e il Segretario.

 

Modalità delle elezioni

 

Art. 41 – Allo scadere del mandato degli Officiali, l’Assemblea degli iscritti procederà alla votazione per il rinnovo delle cariche. Hanno voce attiva e passiva i Confratelli che da almeno due anni sono membri della Confraternita, dopo l’anno di prova.

 

Art. 42 – I primi sette Confratelli che avranno ricevuto il maggior numero di voti saranno gli Officiali della Confraternita. In caso di parità risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il più anziano di età.

 

Art. 43 – Nella stessa Assemblea i sette candidati eleggeranno il Priore della Confraternita.

 

Art. 44 – Una settimana dopo seguiranno le nomine degli Officiali, all'interno del Consiglio: Vice Priore, Maestro (Formatore e Cerimoniere) , Cassiere e Segretario.

 

Il Priore

 

Art. 45 – L’impegno del Priore sarà quello di moderatore della Confraternita, di cui detiene la legale rappresentanza. Dovendo essere di guida a tutti i Confratelli con la parola e con l'esempio, dovrà tenere una esemplare condotta di vita religiosa, morale e civile.

 

Art. 46 – Compiti del Priore sono:

a) Convocare il Consiglio e l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;

b) presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie e firmare i relativi verbali unitamente al segretario;

c) coordinare l'attività della Confraternita;

d) curare e mantenere i rapporti con le autorità religiose e civili;

e) curare gli interessi materiali e spirituali della Confraternita con la premura e la diligenza di un buon padre di famiglia.

 

Il Vice Priore

 

Art. 47 – Il  Vice Priore è il Consigliere che ha avuto il maggior numero dei voti nella votazione per l'elezione dei Consiglieri. Se viene eletto come Priore il Consigliere che ha ricevuto maggior numero di voti dall'Assemblea, subentra come Vice Priore, il Consigliere arrivato secondo nella votazione. E' suo compito aiutare il Priore in tutto ciò che riguarda il bene della Confraternita e di sostituirlo qualora per qualsiasi motivo fosse assente.

 

Il Cassiere

 

Art. 48 – Il Cassiere, eletto dal Consiglio tra i membri dello stesso Consiglio, ha il compito di:

a) riscuotere le quote dei Confratelli;

b) provvedere all'incasso di offerte e crediti ed effettuare gli eventuali pagamenti, sempre d'accordo col Priore;

c) registrare i movimenti di cassa rendendo conto di tutto al Consiglio e tenere in ordine i registri e i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

d) Preparare il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno che, visto dal Consiglio, dovrà essere approvato dall’Assemblea.

 

I Consiglieri

 

Art. 49 – I Consiglieri collaborano col Priore e gli altri Officiali per la buona conduzione materiale e spirituale della Confraternita.

 

Il Padre Spirituale

 

Art. 50 – Il Padre Spirituale viene nominato dal Provinciale Agostiniano d'Italia su indicazione della Comunità dei Padri Agostiniani. Suoi diritti e compiti sono:

a)      Ha il diritto di partecipare a tutte le riunioni con facoltà di voto;

b)      deve essere l'anima di ogni attività della Confraternita, come padre spirituale di tutti;

c)      deve favorire al massimo l'armonia tra i Confratelli e interessarsi della loro formazione cristiana e agostiniana;

d)      ogni anno nell'Assemblea della Confraternita, che si tiene a novembre, celebra una S. Messa per tutti i Confratelli defunti o per le intenzioni che verranno a lui proposte dal Priore della Confraternita. È suo compito trasmettere al P. Provinciale della Provincia Agostiniana d'Italia copia dei verbali delle Assemblee.

 

Il Maestro ( formatore e cerimoniere)

 

Art. 51 – Eletto tra i Consiglieri, il Maestro ha i seguenti compiti:

a)      formare i nuovi iscritti alla vita della Confraternita;

b)      aiutato dal P. Spirituale, insegnare ai Confratelli la struttura e il servizio delle cerimonie;

c)      nelle grandi solennità, d’accordo con il P. Spirituale o il sacerdote incaricato, stabilirà gli addetti al servizio dell'altare;

d)      avrà particolare cura delle processioni; nelle solennità, se lo ritiene opportuno, potrà essere aiutato da alcuni Confratelli, previo il consenso del Priore;

e)      deve curare l'ordine e il decoro dell'abito della Confraternita e redigere l'inventario dei beni dell' associazione.

 

Il Segretario

 

Art. 52 – Il Segretario, proposto dal Priore e approvato dal Consiglio, collabora in modo diretto con il Priore, il P. Spirituale e il Consiglio. Inoltre è suo compito:

a) comunicare l'ordine del giorno delle riunioni e degli incontri;

b) redigere i verbali delle riunioni;

c) tenere aggiornato il registro degli iscritti alla Confraternita;

d) controfirmare tutti gli atti del Consiglio e dell'Assemblea;

e) fare l'appello nelle varie riunioni.

 

CAPITOLO VI

Norma generale conclusiva e Norma transitoria

 

Art. 53 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di Diritto canonico e le disposizioni emanate dall'autorità ecclesiastica, tenendo presente che solo all'Ordinario religioso compete l'interpretazione autentica dello Statuto (Can. 314) o eventuali deroghe.

 

Art. 54 -  La norma dell’articolo 32 che dice “possono essere eletti consiglieri coloro che da almeno tre anni fanno parte della Confraternita, dopo l’anno di prova” va applicata soltanto dopo cinque anni a partire dall’approvazione dei presenti Statuti.